Art. 1.

      1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, è fatto carico alla società Ferrovie dello Stato Spa e alle società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare primo soccorso in caso di emergenza e in conformità a quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3.